domenica 9 febbraio 2014

Un promotore finanziario dà consigli di investimento con leggerezza. Cosa può accadergli?


Alcuni anni fa, prendendo visione della Mifid, mi accorsi (dal mio punto di vista) di alcune falle in quell’originaria stesura e dei problemi che di conseguenza sarebbero potuti emergere. Uno di questi consisteva nel dover valutare molto attentamente, da parte del promotore finanziario, ciò che avrebbe potuto affermare a tutte quelle persone con le quali non sussisteva un formale rapporto di lavoro.

Mi venne da riflettere sulle eventuali conseguenze di un parere espresso in un contesto normale, magari davanti a un buon bicchiere di vino, a un amico o a un conoscente su un titolo o su una posizione da assumere (o evitare) in un determinato momento di mercato.
Se un amico mi avesse chiesto se fosse stato meglio vendere o mantenere una posizione che deteneva in quel momento nel suo portafoglio e io avessi dato un parere - del tutto personale - di venderlo, magari, e se quell’amico sulla scorta delle mie affermazioni avesse agito di conseguenza fidandosi della mia personale opinione la quale, a distanza di tempo, si fosse rivelata una vera e propria cantonata, che conseguenze avrei potuto avere?
I colleghi ai quali espressi questi miei dubbi rigettarono la mia ipotesi come non fondata; cosa mai poteva accadere esprimendo una libera opinione? La cosa finì lì ma, per prudenza, da allora ho sempre evitato di esprimere facili pareri a chiunque non avesse con me un rapporto di lavoro regolamentato a sensi di legge in virtù del fatto che non avrei potuto entrare correttamente nel merito della questione in assenza di informazioni indispensabili come la conoscenza del patrimonio, della propensione al rischio, degli obiettivi, dell’orizzonte temporale di investimento, ecc.
Il dubbio di agire con eccessiva prudenza mia aveva accompagnato sino ad ora ma adesso la questione si fa molto più chiara in forza di una sentenza del Tribunale di Milano che si è espresso attraverso una sentenza lo scorso 21 gennaio. Vado pertanto a far luce sulla vicenda che ha prodotto questa sentenza.
La vicenda riguarda un promotore finanziario che aveva formulato una raccomandazione di investimento a un cliente senza alcun conferimento di incarico in questo senso. Seguendo il consiglio, il cliente aveva effettuato due bonifici ad una banca straniera, la quale aveva provveduto ad acquistare per conto del cliente stesso strumenti finanziari atipici e privi di rating, di cui il promotore non aveva precisato né la tipologia né il grado di rischio.
Con questa sentenza, il tribunale di Milano ha dunque voluto chiarire i confini tra il TESTO UNICO BANCARIO, ovvero la normativa di riferimento per tutto ciò che riguarda le banche, e il TESTO UNICO DELLA FINANZA, che disciplina invece il settore dell’intermediazione finanziaria: in pratica se un promotore finanziario fornisce a un cliente della banca consigli che si traducono in un atto riconducibile a un contratto bancario - come un ordine di bonifico - la sua attività risulta riferibile alla prestazione di un servizio di investimento, con la conseguente applicazione dei doveri di cui all’art. 21 del Tuf. La sentenza condanna il promotore - e la banca in via solidale - al risarcimento del danno nei confronti dell’investitore. Il promotore è inoltre condannato a manlevare la banca per le somme dovute all’investitore in forza della sentenza.
Se il promotore pertanto fornisce consigli personali di investimento al cliente, potrebbe essere responsabile del danno sofferto da quest’ultimo per le eventuali perdite registrate.
Il Tribunale di Milano ha dunque stabilito che l’intermediario fosse responsabile in quanto le raccomandazioni personalizzate furono formulate in violazione dei doveri previsti dall’art. 21 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, ribadendo “l’obbligo del promotore finanziario di fornire al cliente, prima dell’operazione, informazioni adeguate e corrette circa le caratteristiche dell’investimento, necessarie per consentire al cliente scelte consapevoli riguardo alla convenienza economica dell’operazione finanziaria”.
Attenzione dunque nel parlare di finanza al di fuori dello stretto ambito professionale e senza uno specifico contratto, ma al di là di ciò emerge, a mio parere, la delicatezza che l’attività di consulenza in ambito finanziario riveste e il pieno riconoscimento di ciò da parte del legislatore e della magistratura, chiamata a giudicare l’operato degli addetti ai lavori.
Purtroppo, sempre a mio parere, le recenti iniziative in corso, che vorrebbero far confluire in un unico albo promotori finanziari e consulenti indipendenti e rinominare i promotori in consulenti, non mi sembra andare nella stessa direzione. Non credo che i risparmiatori siano in grado di valutare in modo appropriato le differenze fra i diversi approcci professionali di persone che apparentemente svolgono un’attività simile rammentando che il legislatore ha nettamente distinto e separato le attività di collocamento da quelle di consulenza. Quest’ultima infatti viene considerata un servizio e gli operatori devono essere esplicitamente autorizzati per esercitarla.

Infine, qualora ce ne fosse bisogno di rammentarlo, vado a precisare che la consulenza deve avere un esplicito carattere di personalizzazione con l’implicazione, a monte, di una approfondita conoscenza del profilo finanziario dell’investitore e delle sue necessità di investimento. La consulenza dunque è un’attività ben diversa dal collocamento (rammento che in Italia è quest’ultimo la modalità più diffusa nelle relazioni d’affari intercorrenti tra investitori e intermediari) che, per quanto possa essere svolto in modo proficuo e corretto, lascia pur sempre dei vuoti relazionali e professionali evidenti, tanto che nei più evoluti paesi occidentali il collocamento costituisce ormai una modalità in netto regresso nei rapporti di lavoro in ambito finanziario.

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